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REFERENDUM POPOLARE 20-21.09.2020 – VOTO IN ITALIA PER I RESIDENTI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE E MODALITA’ DI RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, è stata fissata al 20 e 21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare, che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero.
Si informano i connazionali residenti nella Circoscrizione Consolare di questa Ambasciata che i Paesi compresi nella medesima (Camerun, Ciad, Guinea Equatoriale e Repubblica Centrafricana) rientrano tra quei Paesi nei quali, ai sensi dell’comma 1-bis dell’articolo 20 della L. 459/2001, non vi sono sufficienti condizioni tali da consentire l’esercizio del voto per corrispondenza. Gli italiani residenti nella predetta Circoscrizione Consolare potranno quindi votare esclusivamente in Italia, usufruendo delle agevolazioni previste ex art. 20, comma 2 della Legge 459 del 2001, che assicura il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio.
Si forniscono pertanto alcune indicazioni in merito al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per l’Italia per gli elettori residenti in Camerun, Ciad, Guinea Equatoriale e Repubblica Centrafricana.

1. I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza, e quindi per questa Sede in Camerun, in Ciad, in Guinea Equatoriale o in Repubblica Centrafricana

2. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo puo’ essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando – per comprensibili motivi di economicita’ – i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.

3. La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

4. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche’ la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.

5. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza (che l’interessato dovra’ presentare all’Ambasciata d’Italia a Yaoundé) sara’ costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO, ANCHE ALL’ INDIRIZZO EMAIL consolare.yaounde@esteri.it

Fermo restando quanto suddetto per questa circoscrizione consolare, per informazioni più generali sul referendum, consultare il sito del MAECI

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/referendum-costituzionale-2020