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REFERENDUM ABROGATIVI 2025 – RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA PER GLI ISCRITTI AIRE RESIDENTI IN CIAD E REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Si informa che il CIAD e la Repubblica Centrafricana rientrano tra i Paesi nei quali, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 20 della L. 459/2001, non vi sono le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza. Pertanto, gli italiani residenti (AIRE) o temporaneamente presenti nei suddetti paesi potranno votare esclusivamente in Italia presso il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti – in genere quello di ultima residenza.

Si forniscono alcune informazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459:

i connazionali regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare, iscritti all’AIRE e residenti in CIAD e Repubblica Centrafricana potranno usufruire del rimborso del 75% del costo del titolo di viaggio in classe economica utilizzato per recarsi in Italia.

Le condizioni per richiedere il rimborso a questa Ambasciata sono:

  1. la residenza e l’iscrizione all’AIRE nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata;
  2.  l’avvenuto comprovato esercizio del voto in Italia, come risultante dal timbro apposto sulla tessera elettorale;
  3. Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.
  4. La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Tuttavia, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validità quanto più possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.
  5. Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purché’ la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.
  6. La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza (che l’interessato dovrà presentare all’Ambasciata d’Italia a Abidjan) sarà costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia aerea e/o dall’agenzia di viaggio.