{"id":2609,"date":"2025-05-07T16:14:44","date_gmt":"2025-05-07T15:14:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ambyaounde.esteri.it\/?p=2609"},"modified":"2025-05-07T16:14:44","modified_gmt":"2025-05-07T15:14:44","slug":"referendum-abrogativi-2025-rimborso-del-75-del-costo-del-biglietto-di-viaggio-per-recarsi-in-italia-per-gli-iscritti-aire-residenti-in-ciad-e-repubblica-centrafricana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambyaounde.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2025\/05\/referendum-abrogativi-2025-rimborso-del-75-del-costo-del-biglietto-di-viaggio-per-recarsi-in-italia-per-gli-iscritti-aire-residenti-in-ciad-e-repubblica-centrafricana\/","title":{"rendered":"REFERENDUM ABROGATIVI 2025 &#8211; RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA PER GLI ISCRITTI AIRE RESIDENTI IN CIAD E REPUBBLICA CENTRAFRICANA"},"content":{"rendered":"<p>Si informa che il CIAD e la Repubblica Centrafricana rientrano tra i Paesi nei quali, ai sensi del comma 1-bis dell\u2019articolo 20 della L. 459\/2001, non vi sono le condizioni per l\u2019esercizio del voto per corrispondenza. Pertanto, gli italiani residenti (AIRE) o temporaneamente presenti nei suddetti paesi potranno votare esclusivamente in Italia presso il Comune nelle cui liste elettorali si \u00e8 iscritti \u2013 in genere quello di ultima residenza.<\/p>\n<p>Si forniscono alcune informazioni in merito a quanto previsto dall\u2019art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459:<\/p>\n<p>i connazionali regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare, iscritti all\u2019AIRE e residenti in CIAD e Repubblica Centrafricana potranno usufruire del rimborso del 75% del costo del titolo di viaggio in classe economica utilizzato per recarsi in Italia.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Le condizioni per richiedere il rimborso a questa Ambasciata sono:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li>la residenza e l\u2019iscrizione all\u2019AIRE nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata;<\/li>\n<li>\u00a0l\u2019avvenuto comprovato esercizio del voto in Italia, come risultante dal timbro apposto sulla tessera elettorale;<\/li>\n<li>Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo pu\u00f2 essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.<\/li>\n<li>La normativa in materia di voto all\u2019estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Tuttavia, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validit\u00e0 quanto pi\u00f9 possibile ravvicinata all\u2019evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/li>\n<li>Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l\u2019Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purch\u00e9\u2019 la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.<\/li>\n<li>La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell\u2019apposita istanza (che l\u2019interessato dovr\u00e0 presentare all\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Abidjan) sar\u00e0 costituita dal biglietto aereo, dalle carte d\u2019imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l\u2019importo effettivamente pagato, questo dovr\u00e0 essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia aerea e\/o dall\u2019agenzia di viaggio.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si informa che il CIAD e la Repubblica Centrafricana rientrano tra i Paesi nei quali, ai sensi del comma 1-bis dell\u2019articolo 20 della L. 459\/2001, non vi sono le condizioni per l\u2019esercizio del voto per corrispondenza. 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