CIAD e Repubblica Centrafricana rientrano tra i Paesi nei quali, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 20 della L. 459/2001, non vi sono le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza. Pertanto, gli italiani residenti (AIRE) o temporaneamente presenti nei suddetti paesi potranno votare esclusivamente in Italia presso il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti – in genere quello di ultima residenza.
Gli elettori presenti in tali Paesi avranno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio A/R per recarsi in Italia, applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore
I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono:
- l’iscrizione in AIRE con residenza in uno di tali Paesi e la presenza del connazionale nell’elenco elettori della Sede interessata.
- I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Non è ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.
- Non vi è una scadenza per la richiesta di rimborso.
- I biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validità quanto più ragionevolmente ravvicinata all’evento elettorale in questione.
- Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentiti degli scali, purché la durata delle soste sia congrua con l’effettuazione di un viaggio diretto in Italia.
Le città di arrivo e di partenza debbano essere coerentemente prossime al Comune di iscrizione elettorale.
- La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’interessato dovrà presentare all’Ufficio consolare di Yaoundé e sarà costituita da:
– biglietto aereo
– dalle carte d’imbarco
– certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano.
Tale ultimo documento giustificativo risulta fondamentale per dare prova che l’elettore abbia effettivamente usufruito del biglietto aereo di cui richiede il rimborso.
Qualora dal titolo di viaggio non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.
PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO SIETE INVITATI A CONTATTARE L’UFFICIO CONSOLARE AL SEGUENTE INDIRIZZO: consolare.yaounde@esteri.it